Art. 2086 - 2087 (Codice Civile)
Versione 1942vsModifica D.Lgs. 14/2019
Comparazione Testo di Legge
Testo Originale
L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
L'imprenditore deve adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Testo Vigente (Modificato)
L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori, nel rispetto della dignità lavorativa.
Oltre alle disposizioni previste dalla legge, l'imprenditore deve adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la migliore tecnica disponibile, si rendono necessarie a tutelare l'integrità fisica, mentale e la personalità morale dei prestatori di lavoro.